Mansione svolta per un tempo superiore a quello previsto: niente retribuzione aggiuntiva
Fondamentale la riconducibilità della attività di pulizia al profilo professionale di operatore dei servizi socio-educativi
Decisivo il riferimento alla gravità dell’addebito (per il disvalore dei comportamenti contestati, l’intenzionalità dell’elemento soggettivo, le mansioni di responsabilità svolte dal lavoratore, la circostanza che egli si sia avvalso della collaborazione di un sottoposto), gravità che giustifica il venir meno del rapporto fiduciario con il datore di lavoro, rendendo proporzionata la sanzione espulsiva
Censurato in Europa il ricorso a contratti a tempo determinato per coprire temporaneamente posti vacanti