Va retribuita la formazione professionale imposta dal datore di lavoro
Accolta l’istanza presentata da un lavoratore rumeno. Per i giudici il lasso di tempo dedicato alla formazione va catalogato come orario di lavoro
Decisivo il riferimento alla gravità dell’addebito (per il disvalore dei comportamenti contestati, l’intenzionalità dell’elemento soggettivo, le mansioni di responsabilità svolte dal lavoratore, la circostanza che egli si sia avvalso della collaborazione di un sottoposto), gravità che giustifica il venir meno del rapporto fiduciario con il datore di lavoro, rendendo proporzionata la sanzione espulsiva
Censurato in Europa il ricorso a contratti a tempo determinato per coprire temporaneamente posti vacanti